Ich möchte berichten von einem Mann,
der schwarz über die Grenze kam, der von uns nicht verfolgt wurde,
der hier Arbeit fand, eine Wohnung
und Aufnahme.
Ich möchte die Wörter bekanntgeben,
die er bei uns nicht gelernt hat:
Fremder, Polizei, Ausweis –
und sein erstes Wort in unserer Sprache
sei das Wort Freude gewesen.
Ich möchte behaupten:
seine Bedürfnisse sind gedeckt worden,
Mitleid hat er nicht gebraucht,
und wir haben uns nicht kleiner gemacht
als wir durften.
Aber es fehlt der Mann
von dem ich berichten kann,
der Mann fehlt,
der Mann.
Jörg Steiner, Gedichte, 1976
Quando c'erano ancora confini
Vorrei raccontare di un uomo che
attraversò illegalmente il confine
ma non conobbe persecuzioni da parte nostra
e qui trovò lavoro, un appartamento
ed accoglienza.
Vorrei far conoscere le parole
che non ha imparato qui da noi:
straniero, polizia, documenti –
e poter dire che la sua prima parola nella nostra lingua
è stata la parola gioia.
Vorrei affermare:
i suoi bisogni sono stati soddisfatti,
non ha avuto bisogno di compassione
e noi non ci siamo fatti più piccoli
di quel che dovevamo.
Ma manca l'uomo
di cui poter raccontare,
l'uomo manca,
l'uomo.
ma non conobbe persecuzioni da parte nostra
e qui trovò lavoro, un appartamento
ed accoglienza.
Vorrei far conoscere le parole
che non ha imparato qui da noi:
straniero, polizia, documenti –
e poter dire che la sua prima parola nella nostra lingua
è stata la parola gioia.
Vorrei affermare:
i suoi bisogni sono stati soddisfatti,
non ha avuto bisogno di compassione
e noi non ci siamo fatti più piccoli
di quel che dovevamo.
Ma manca l'uomo
di cui poter raccontare,
l'uomo manca,
l'uomo.
A proposito di Svizzera, ricordo l'Art. 3(4) della Legge italiana del 6 marzo 1998, n. 40 (cosiddetta legge Turco-Napolitano, a sinistra mediamente più amata della cosiddetta Bossi-Fini), Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero: Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
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